Art. 7.
         Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
 
  1.  Le  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono  riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri  per  il  servizio
del  debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee di
politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
riequilibrio  del  bilancio  assunti in sede comunitaria. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
da  emanare  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite, ove  necessarie,  le  modalita'  per
l'attuazione del presente articolo.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.