Art. 8.
       Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa
 
  1.  Al  fine  di  contribuire  al  conseguimento degli obiettivi di
contenimento  della  spesa  pubblica  stabiliti  con   la   nota   di
aggiornamento  al  documento  di programmazione economico-finanziaria
per  il  triennio  1997-99,  cosi'  come  deliberati,  con   apposite
risoluzioni,  dalle  Camere,  gli  impegni  e i pagamenti delle spese
dello  Stato  e  degli  enti  soggetti  all'obbligo  di   tenere   le
disponibilita'  liquide  in conti correnti e in contabilita' speciali
presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati  sulla  base  delle
disposizioni di cui ai commi successivi.
  2.  Per  il  1997, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei
fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo'
essere esercitata limitatamente alle spese  relative  agli  stipendi,
assegni,  pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
alle competenze accessorie al personale, alle spese di  funzionamento
dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle
poste  correttive  e  compensative  delle  entrate,  ai trasferimenti
connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da
accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad  interventi
per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di
impegno  ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese
la facolta' di impegnare  e'  consentita  per  ciascun  bimestre  nel
limite  del  10%  dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e
documentate esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati,
puo'  autorizzare  l'assunzione  di  impegni  di  spesa  eccedenti  i
predetti limiti nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio,  se
coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti
correnti  e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello
Stato, fatta eccezione per le regioni,  i  comuni,  le  province,  le
comunita'  montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, (( gli
enti parchi nazionali )) , gli enti previdenziali di cui alla tabella
B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni  ed
integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste
limitatamente  ai  conti riguardanti le operazioni eseguite per conto
dello Stato  ed  ai  conti  intestati  all'Unione  europea  o  quelli
riguardanti  interventi  di  politica comunitaria, (( gli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano,  nonche'  per  le  universita',
limitatamente  ai  conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri
con autonomia finanziaria e  contabile,  ))  non  possono  effettuare
prelevamenti  dai  rispettivi  conti  superiori  al  90% dell'importo
cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.
Il  Ministro  del  tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con
propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze,  puo'
disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.
  4.  I  soggetti  interessati,  prima  di  emettere  disposizioni di
pagamento,  devono  accertare  l'esistenza  della  disponibilita'  di
cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
  5.  Il  Governo,  nell'ambito  della  Conferenza  Stato-regioni,  e
d'intesa con l'ANCI, (( l'Unione nazionale dei comuni,  comunita'  ed
enti della montagna (UNCEM) )) e l'UPI, procede al monitoraggio degli
andamenti  dei  pagamenti  delle  regioni e degli enti locali e degli
altri enti non compresi nel comma 3, allo  scopo  di  verificare  che
essi  non  eccedano  mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati
nel 1996, incrementati del tasso  d'inflazione  programmato.  Qualora
dalle  verifiche  mensili,  la prima delle quali avra' luogo entro il
mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli  incassi
e   pagamenti   degli  enti  di  cui  al  presente  comma,  risultino
scostamenti significativi, il Governo  predispone  tutte  le  misure,
anche  di  carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di
spesa  entro  i  limiti  programmati,  nel  rispetto   dei   principi
costituzionali in materia di autonomie.