Art. 9.
              Trasferimento dei fondi agli enti locali
 
 1.  Per  l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese
di  febbraio  gli  ordinativi  diretti  cumulativi   concernenti   il
trasferimento  ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di
cui alle lettere a), b)
 e c) del  comma  1  dell'articolo  34  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi
sono accreditati nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni
di tesoreria territorialmente competenti e  sono  utilizzabili  dagli
enti  interessati  dopo  l'esaurimento  delle  disponibilita' liquide
esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo  1,  comma  155,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.  Entro  lo  stesso  mese  di febbraio, il Ministero dell'interno
comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della  prima  rata
dei  fondi  di  cui  al  comma  1,  lettere  a), b) e c) e al comma 4
dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,
spettante  alle  province,  alle  comunita'  montane  e ai comuni con
popolazione non inferiore ai  5.000  abitanti,  gia'  intestatari  di
contabilita'  speciali  alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di
tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo  accertamento,
ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso
la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al  20  per  cento
delle  disponibilita'  rilevate al 1 gennaio 1997, accredita la somma
indicata nella comunicazione di  cui  al  presente  comma  nel  conto
infruttifero  dell'ente,  scritturandola  in  contropartita  al conto
sospeso "collettivi".
  3. Entro i mesi di maggio  e  ottobre,  il  Ministero  dell'interno
comunica  ad  ogni  sezione  di tesoreria, rispettivamente, l'importo
della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui  al  comma
1,  lettere  a),  b)  e  c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle  province,  alle
comunita' montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria
unica.  La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e
previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali
aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non  superiore  al
20  per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero,
per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti  al
sistema  di  tesoreria  unica,  al  20  per  cento  dell'importo  del
trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme  riportate  nelle
predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei
trasferimenti e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata.
  4.  Il  Ministero dell'interno comunica altresi' ad ogni sezione di
tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire
non prima delle scadenze sotto indicate:
    a) fondo per lo sviluppo degli investimenti  spettante  ai  sensi
dell'articolo  28,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive  modificazioni,  per  il  40  per
cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio
1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
    b)  fondo  nazionale  ordinario per gli investimenti spettante ai
sensi del  comma  3  dell'articolo  34  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;
    c)  contributo  per  finanziare  l'onere  degli  incrementi degli
stipendi  ai  segretari  comunali  scaturenti  dall'applicazione  del
contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro,  relativo  al comparto
ministeri, sottoscritto in data  16  maggio  1995  e  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997;
    c-bis) (( il contributo spettante ai sensi del comma 156       ))
(( dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il  ))
(( 30 giugno 1997.                                                 ))
  5.  Le  anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto
del comma  4,  da  scritturare  in  contropartita  al  conto  sospeso
"collettivi",  sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base
delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme  spettanti
agli  enti  interessati  alle  scadenze previste dalle vigenti leggi,
dietro richiesta dell'ente interessato e  previo  accertamento  delle
disponibilita' sulle contabilita' speciali con le modalita' di cui al
comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e
4,  due  o  piu'  assegnazioni,  la  somma  da  anticipare  e' quella
cronologicamente precedente;  nel  caso  di  rate  aventi  la  stessa
scadenza,  la  somma  da  anticipare  prioritariamente  e'  quella di
importo  inferiore.  Prima   di   procedere   alla   concessione   di
anticipazioni,  la  sezione  di  tesoreria  e'  tenuta  ad estinguere
eventuali titoli di  spesa  giacenti  presso  la  stessa  secondo  le
modalita' previste dal comma 9.
  6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al
comma  3,  sono  esclusi  gli enti che entro il 15 settembre 1997 non
abbiano  presentato  al  Ministero  dell'interno  la   certificazione
relativa  al  bilancio  preventivo  1997  e al conto consuntivo 1995.
Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo  ad
avvenuta presentazione di dette certificazioni.
  7.  Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello
di riferimento,  la  sezione  di  tesoreria  trasmette  al  Ministero
dell'interno   un   elenco   contenente   l'indicazione   degli  enti
beneficiari delle anticipazioni nonche' degli importi riconosciuti  a
ciascuno  di  essi,  della  data  di  accreditamento e della relativa
causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del
capo della sezione per il ripianamento  delle  somme  scritturate  al
conto  sospeso  "collettivi".  Per  l'ultimo  trimestre  del  1997 la
segnalazione e' effettuata entro il 18 novembre  con  riferimento  al
periodo  1  ottobre-14  novembre  1997,  per  consentire al Ministero
dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso
"collettivi" entro la fine dell'esercizio 1997.
  8.  Dalla  disciplina  prevista  dall'articolo  3, comma 214, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  sono  esclusi  i  titoli  di  spesa
concernenti  il  pagamento  di  servizi  resi  dall'ente beneficiario
all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore  a  L.
500.000.  Il  predetto  limite  d'importo  puo' essere modificato con
decreto del Ministro del tesoro.
  9. Nel caso in cui  siano  giacenti  per  il  pagamento  presso  la
tesoreria  dello  Stato  due  o  piu' titoli di spesa a favore di uno
stesso ente o amministrazione intestatari di contabilita' speciale  o
conto  corrente,  al verificarsi della condizione di cui all'articolo
3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa
sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del  limite
del  20  per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata
sono estinti per ordine crescente di importo.
 9-bis. (( All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25    ))
(( febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo   ))
(( 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di       ))
(( dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino          ))
(( all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3".    ))
  10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  abrogano  tutte  le
precedenti norme con esse non compatibili.