Art. 10. 1. La regione Friuli-Venezia Giulia, entro 10 giorni dall'approvazione del progetto, in deroga all'art. 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, dovra' comunicare al compartimento per il territorio - sezione staccata del demanio, il valore dei materiali da estrarre, con il quale viene compensato il prezzo di affidamento dei lavori di sistemazione fluviale secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 576/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 677/1996.