Art. 10.
  1.   La   regione   Friuli-Venezia   Giulia,   entro   10    giorni
dall'approvazione  del  progetto,  in  deroga all'art. 12 del decreto
legislativo  12  luglio  1993,   n.   275,   dovra'   comunicare   al
compartimento  per  il  territorio - sezione staccata del demanio, il
valore dei materiali da estrarre, con il quale  viene  compensato  il
prezzo  di  affidamento  dei  lavori di sistemazione fluviale secondo
quanto previsto dall'art.  4,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  n.
576/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 677/1996.