Art. 2. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di L. 937.550.000 per gli interventi a favore dei privati per il ristoro dei danni subiti dai beni immobili e mobili e di L. 2.000.000.000 per la ripresa delle attivita' produttive delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate. 2. Per tali provvidenze si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996.