Art. 2.
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1  e'  assegnato  alla  regione
Friuli-Venezia  Giulia  un  contributo  di  L.  937.550.000  per  gli
interventi a favore dei privati per il ristoro dei danni  subiti  dai
beni  immobili  e  mobili  e di L. 2.000.000.000 per la ripresa delle
attivita'  produttive   delle   imprese   industriali,   commerciali,
artigianali e di servizi danneggiate.
  2.  Per  tali  provvidenze  si  applicano  le  disposizioni  di cui
all'art. 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996.