Art. 3.
  1. La regione, sulla base del censimento dei danni  effettuato  dai
competenti  uffici  e della valutazione della loro entita', provvede,
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente  ordinanza
nella    Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   alla
rimodulazione  del  piano  di  interventi  infrastrutturali  di   cui
all'art.  2  dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996. A tal fine e'
assegnato un ulteriore contributo di L. 1.000.000.000.