Art. 3. 1. La regione, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione della loro entita', provvede, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla rimodulazione del piano di interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996. A tal fine e' assegnato un ulteriore contributo di L. 1.000.000.000.