Art. 5.
  1. La regione nell'ambito del piano rimodulato di  cui  all'art.  2
dell'ordinanza  n. 2451 del 27 giugno 1996 deve predisporre, entro 45
giorni  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, un
apposito capitolo relativo  al  piano  per  gli  interventi  previsti
dall'art.  4,  comma  10-bis  del  decreto-legge 12 novembre 1996, n.
576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996,  n.
677.  Tale piano deve contenere l'indicazione delle priorita' sia per
gli interventi di competenza delle Autorita' di bacino nazionale  sia
per  quelli  regionali.  Su  tale  piano  deve  essere  acquisito  il
preventivo parere da parte  dei  comitati  tecnici  delle  competenti
Autorita' di bacino di rilievo nazionale.
  2. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi,
previsti  nel  piano  di  cui  al  comma 1, deve intervenire entro 15
giorni della presa d'atto del piano  stesso  a  cura  e  spese  della
regione sia per gli interventi di competenza regionale che per quelli
su  bacini di rilievo nazionale d'intesa con la competente autorita'.
Per  tale  finalita'  la   regione   Friuli-Venezia   Giulia   adotta
provvedimenti  utilizzando  le  deroghe alle disposizioni legislative
gia' previste dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996.
  3. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1
devono essere redatti entro 60 giorni dalla presa d'atto del piano da
parte del Dipartimento. Gli incarichi di progettazione esecutiva sono
affidati anche a liberi professionisti di qualificata esperienza  nel
settore.
  4.  L'esame  dei  progetti,  che  deve  intervenire entro 15 giorni
dall'inoltro dei medesimi da parte  dei  progettisti,  e'  effettuato
mediante  conferenza  di  servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, in deroga ai termini di cui  all'art.  1,  comma
59,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e  con 4 poteri ivi
previsti. La conferenza dei Servizi e' convocata  dalla  regione  nel
caso  di  interventi  su bacini di rilievo regionale o dal segretario
del comitato tecnico del magistrato delle acque per gli interventi su
bacini di competenza dello  stesso.  Alla  conferenza  sono  invitati
tutti  i  soggetti  abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti
sul progetto affinche', una volta che  lo  stesso  sia  approvato,  i
lavori  possano essere immediatamente appaltabili. In caso di assenza
di  uno  dei  soggetti  invitati,   il   parere   si   intende   reso
favorevolmente  in  modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso
positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.