Art. 6.
  1. I prefetti ed i sindaci, per la  parte  di  propria  competenza,
dispongono l'occupazione di urgenza dei siti interessati alle opere e
allo  stoccaggio  dei  materiali.  Per  l'eventuale ampliamento degli
argini esistenti,  gli  stessi  delegano  all'occorrenza  gli  organi
territorialmente competenti.