Art. 7.
  1. I sindaci possono disporre ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, l'apertura  di
aree  di  stoccaggio  provvisorio  dei  materiali litoidi e vegetali,
sentiti i servizi tecnici delle  province  competenti,  che  dovranno
esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.