Art. 7. 1. I sindaci possono disporre ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali, sentiti i servizi tecnici delle province competenti, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.