Art. 9.
  1. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non  sono
soggetti  ad  autorizzazione  di  cui  all'art.  82  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti  in
aree  protette.  Gli  stessi sono realizzati dai soggetti individuati
dalla regione sulla base del progetto approvato dagli organi  di  cui
al  precedente art. 5, nonche' dai servizi tecnici regionali deputati
alla forestazione per quanto concerne  il  taglio  delle  piante  nei
corsi di acqua.