Art. 9. 1. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette. Gli stessi sono realizzati dai soggetti individuati dalla regione sulla base del progetto approvato dagli organi di cui al precedente art. 5, nonche' dai servizi tecnici regionali deputati alla forestazione per quanto concerne il taglio delle piante nei corsi di acqua.