Art. 2.
  1. Il Ministero  della  sanita'  provvede  al  trasferimento  delle
autorizzazioni    a    produrre    medicinali   e/o   materie   prime
farmacologicamente attive,  in  precedenza  rilasciate  alle  singole
societa'  facenti capo all'officina comune o consortile, a favore del
consorzio esterno  o  del  soggetto  giuridico,  nominato,  ai  sensi
dell'art. 1, nuovo titolare unico della officina medesima.
  2.  Il  consorzio esterno, ovvero il soggetto giuridico autorizzato
quale nuovo titolare dell'officina  di  produzione,  opera  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  6, del decreto legisaltivo n. 178 del 29 maggio
1991, in qualita' di terzista, nei confronti delle  societa'  facenti
capo in precedenza all'officina comune o consortile.