Art. 2. 1. Il Ministero della sanita' provvede al trasferimento delle autorizzazioni a produrre medicinali e/o materie prime farmacologicamente attive, in precedenza rilasciate alle singole societa' facenti capo all'officina comune o consortile, a favore del consorzio esterno o del soggetto giuridico, nominato, ai sensi dell'art. 1, nuovo titolare unico della officina medesima. 2. Il consorzio esterno, ovvero il soggetto giuridico autorizzato quale nuovo titolare dell'officina di produzione, opera ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legisaltivo n. 178 del 29 maggio 1991, in qualita' di terzista, nei confronti delle societa' facenti capo in precedenza all'officina comune o consortile.