Art. 2.
  In   casi   motivati   da  particolari  esigenze,  tese  a  rendere
tempestivamente disponibili sul mercato medicinali di cui al  decreto
13  maggio  1996  e  all'art.  1  del  presente  decreto, per i quali
risultano in corso provvedimenti amministrativi di autorizzazione  da
parte  del  Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione
dei medicinali  e  la  farmacovigilanza  -  l'Istituto  superiore  di
sanita'  e'  autorizzato, nell'effettuare l'istruttoria delle singole
documentazioni, a procedere ovviando al criterio generale dell'ordine
cronologico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: BINDI