Art. 2. In casi motivati da particolari esigenze, tese a rendere tempestivamente disponibili sul mercato medicinali di cui al decreto 13 maggio 1996 e all'art. 1 del presente decreto, per i quali risultano in corso provvedimenti amministrativi di autorizzazione da parte del Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - l'Istituto superiore di sanita' e' autorizzato, nell'effettuare l'istruttoria delle singole documentazioni, a procedere ovviando al criterio generale dell'ordine cronologico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 1997 Il Ministro: BINDI