Art. 2. D e r o g h e Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola che pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali delle tasse di nettezza urbana per l'anno 1997, nonche' gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso; b) autoambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreche' non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) autoveicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal proprietario o da un competente della famiglia del proprietario stesso, purche' residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso aeroporti intercontinentali condotti da turisti stranieri; e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri.