Art. 2.
                            D e r o g h e
  Nel  periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per
i seguenti veicoli:
    a)  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori   appartenenti   ai
proprietari  di  abitazioni ubicate nei comuni dell'isola che pur non
essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali delle  tasse
di   nettezza  urbana  per  l'anno  1997,  nonche'  gli  autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a  coloro  che,  iscritti  nei
ruoli  comunali  della  tassa  stessa  abbiano  il  godimento  di una
abitazione nell'isola. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per
nucleo  familiare.  I  comuni  dell'isola  dovranno   rilasciare   un
contrassegno speciale per il loro afflusso;
    b)  autoambulanze,  servizi  di  polizia, carri funebri e veicoli
trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreche' non in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
    c)  autoveicoli  che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  rilasciato  da
una competente autorita' italiana o estera;
    d)  autoveicoli  con  targa estera, sempreche' siano condotti dal
proprietario o da  un  competente  della  famiglia  del  proprietario
stesso,   purche'  residenti  all'estero,  e  autoveicoli  con  targa
italiana noleggiati presso aeroporti  intercontinentali  condotti  da
turisti stranieri;
    e)   autoveicoli   che   trasportano   materiale  occorrente  per
manifestazioni   turistiche,    culturali    e    sportive,    previa
autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri.