Art. 3.
                           S a n z i o n i
  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a
L. 2.350.000 cosi' come previsto al comma 2 dell'art. 8  del  decreto
legislativo  30  aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.