Art. 3. 1. Su richiesta del Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, importazione, esportazione, il comando NAS svolge accertamenti tecnici mediante sopralluoghi presso le officine di produzione di presidi medico-chirurgici al fine di accertarne l'idoneita' alla produzione, nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, e ne trasmette i risultati al Dipartimento medesimo del Ministero della sanita'. 2. Per l'effettuazione dei compiti affidatigli il comando NAS potra' avvalersi anche della collaborazione delle aziende socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2 febbraio 1996 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 518 dell'8 agosto 1996. 3. Il Ministero della sanita' fornisce al comando NAS la documentazione amministrativa e tecnica necessaria allo svolgimento dei compiti allo stesso affidati. 4. Gli accertamenti mediante sopralluoghi di cui al comma 1 dovranno essere svolti e completati entro il mese di dicembre 1997.