Art. 3.
  1.  Su  richiesta del Ministero della sanita' - Dipartimento per la
valutazione  dei  medicinali  e   la   farmacovigilanza   -   Ufficio
produzione,   importazione,   esportazione,  il  comando  NAS  svolge
accertamenti tecnici mediante  sopralluoghi  presso  le  officine  di
produzione   di  presidi  medico-chirurgici  al  fine  di  accertarne
l'idoneita' alla  produzione,  nel  rispetto  delle  norme  di  buona
fabbricazione,  e  ne  trasmette i risultati al Dipartimento medesimo
del Ministero della sanita'.
  2. Per l'effettuazione  dei  compiti  affidatigli  il  comando  NAS
potra'   avvalersi   anche   della   collaborazione   delle   aziende
socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 4, comma  6,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  196  del 2 febbraio 1996 come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n.  518 dell'8
agosto 1996.
  3.  Il  Ministero  della  sanita'  fornisce  al  comando   NAS   la
documentazione  amministrativa  e tecnica necessaria allo svolgimento
dei compiti allo stesso affidati.
  4. Gli  accertamenti  mediante  sopralluoghi  di  cui  al  comma  1
dovranno essere svolti e completati entro il mese di dicembre 1997.