AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con  caratteri  corsivi,  ad  eccezione  della  rubrica  dell'art. 2,
riportata con caratteri tondi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Nella Gazzetta Ufficiale del 25  marzo  1997  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
 
                               Art. 1.
                   Disposizioni in materia fiscale
 
  1. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti,  a  titolo  di
deduzione   forfettaria   di  spese  non  documentate,  dal  comma  8
dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo  1993,  n.
82,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 maggio 1993, n.
162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a  L.  65.000.  La
presente  disposizione  si  applica  per il periodo di imposta il cui
termine per la presentazione della dichiarazione  dei  redditi  scade
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
limitatamente a tale periodo di imposta.
  2. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi
delle  tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino
ad ottanta quintali e del  trenta  per  cento  quelli  relativi  agli
autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le
risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione
per  il  trasporto  di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive  modificazioni.  Sono
altresi'  ridotti  del  cinquanta  per  cento gli importi delle tasse
automobilistiche relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata  fino
a ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi ai rimorchi
e  semirimorchi  di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al
precedente periodo. I minori introiti realizzati  dalle  regioni  per
effetto  della  riduzione degli importi delle tasse automobilistiche,
disposta  ai  sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero
del tesoro, dietro presentazione da  parte  di  ciascuna  regione  di
apposita rendicontazione. I criteri e le modalita' di rimborso, anche
mediante  la  concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle
finanze e dei trasporti e della navigazione,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto.