Art. 13 1. A ciascuna comunicazione interurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti nella tabella D1 secondo le decorrenze in essa indicate. Fermi restando i suddetti ritmi ed in considerazione delle caratteristiche tecniche degli apparati di centrale, il primo impulso dopo quelli alla risposta, ove previsto, e' inviato al dispositivo di incasso in un momento qualunque del primo intervallo ciclico di tassazione. 2. Per le comunicazioni interurbane effettuate da apparecchi ad incasso non automatico delle reti in cui non si applica la tariffa urbana a tempo, il valore degli scatti e' fissato in L. 176 con esclusione dei primi due, il cui valore resta uguale a quello stabilito per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200; analogamente per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi ad incasso automatico e nelle reti urbane in cui si applica la tariffa urbana a tempo di cui all'art. 16 anche da apparecchi ad incasso non automatico, il valore degli scatti e' fissato nella misura stabilita per l'incasso dell'impulso urbano, pari al L. 200; tali valori tengono conto di una tariffa aggiuntiva di L. 190 per comunicazione e sono comprensivi dell'IVA. 3. Il valore del gettone e/o dell'impulso, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, e' fissato in L. 200.