Art. 13
1.  A  ciascuna  comunicazione  interurbana  effettuata da telefoni a
disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti nella tabella
D1 secondo le decorrenze in essa indicate. Fermi restando i  suddetti
ritmi  ed  in  considerazione  delle  caratteristiche  tecniche degli
apparati di centrale, il primo impulso dopo quelli alla risposta, ove
previsto,  e'  inviato  al  dispositivo  di  incasso  in  un  momento
qualunque del primo intervallo ciclico di tassazione.
2.  Per  le  comunicazioni  interurbane  effettuate  da apparecchi ad
incasso non automatico delle reti in cui non si  applica  la  tariffa
urbana  a  tempo,  il  valore  degli  scatti e' fissato in L. 176 con
esclusione dei primi  due,  il  cui  valore  resta  uguale  a  quello
stabilito   per   l'incasso  dell'impulso  urbano,  pari  a  L.  200;
analogamente  per  le   comunicazioni   extraurbane   effettuate   da
apparecchi  ad  incasso  automatico  e  nelle  reti  urbane in cui si
applica la tariffa urbana  a  tempo  di  cui  all'art.  16  anche  da
apparecchi  ad  incasso  non  automatico,  il  valore degli scatti e'
fissato nella misura stabilita  per  l'incasso  dell'impulso  urbano,
pari  al  L. 200; tali valori tengono conto di una tariffa aggiuntiva
di L. 190 per comunicazione e sono comprensivi dell'IVA.
3. Il valore del gettone e/o dell'impulso, ai fini di quanto previsto
dal presente decreto, e' fissato in L. 200.