Art. 16
1.  Nelle  reti urbane in cui e' attiva la tariffa urbana a tempo, la
tassazione delle comunicazioni urbane e' determinata mediante l'invio
al contatore del chiamante  di  impulsi  di  conteggio  nella  misura
indicata nelle tabelle G e G1.
2.  La  tariffa  di cui al comma 1 e' applicata anche alle altre reti
urbane, compatibilmente con gli adeguamenti di centrale necessari per
la tariffazione a tempo, con le  decorrenze  che  sono  indicate  con
separato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
3.  Per  le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del
pubblico la tariffa di cui al  presente  articolo  e'  percepita  con
l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.