Art. 17
1.  L'importo  complessivo per ogni comunicazione effettuata da posto
telefonico pubblico o,  comunque,  da  telefono  a  disposizione  del
pubblico, e' arrotondato rispettivamente alle 50 e 100 lire superiori
se  le  ultime  due cifre superano le 25 o le 75 lire e alle 50 o 100
lire inferiori se le ultime due cifre sono pari o inferiori alle 75 o
alle 25 lire.