Art. 17 1. L'importo complessivo per ogni comunicazione effettuata da posto telefonico pubblico o, comunque, da telefono a disposizione del pubblico, e' arrotondato rispettivamente alle 50 e 100 lire superiori se le ultime due cifre superano le 25 o le 75 lire e alle 50 o 100 lire inferiori se le ultime due cifre sono pari o inferiori alle 75 o alle 25 lire.