Art. 2 1. Gli abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata sono ripartiti in tre categorie cosi' determinate: a) categoria A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B e quelli previsti nella categoria C; b) categoria B: primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; c) categoria C: ulteriori abbonamenti, dopo il primo classificato in categoria B e con le stesse caratteristiche di quest'ultimo, a chiunque intestati delle persone costituenti lo stesso nucleo familiare anagrafico, nella stessa o in altra abitazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4. 2. L'abbonato e' tenuto a fornire il proprio codice fiscale all'atto della richiesta di nuovo impianto, trasloco, subentro e in caso di adesione alle condizioni tariffarie di cui al successivo art. 6.