Art. 2
1. Gli abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica
commutata sono ripartiti in tre categorie cosi' determinate:
   a)  categoria A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati per
   le abitazioni private nei limiti stabiliti  nella  categoria  B  e
   quelli previsti nella categoria C;
   b) categoria B: primo abbonamento in abitazione privata ove non si
   svolga  attivita'  di affari o professionale, a chiunque intestato
   delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico;
   c) categoria C: ulteriori abbonamenti, dopo il primo  classificato
   in  categoria B e con le stesse caratteristiche di quest'ultimo, a
   chiunque intestati delle  persone  costituenti  lo  stesso  nucleo
   familiare  anagrafico,  nella  stessa o in altra abitazione, fermo
   restando quanto previsto dall'articolo 4.
2. L'abbonato e' tenuto a fornire il proprio codice fiscale  all'atto
della  richiesta  di  nuovo impianto, trasloco, subentro e in caso di
adesione alle condizioni tariffarie di cui al successivo art. 6.