Art. 21
1.  L'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN) e'
consentito, compatibilmente con la disponibilita'  degli  impianti  e
con  le  esigenze  del  pubblico servizio, per la durata minima di un
anno, alle condizioni tariffarie e con  le  decorrenze  di  cui  alle
tabelle L e L1.
2.  Tuttavia,  l'accesso di cui al comma 1 puo' essere consentito per
periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione  di  fiere,
mostre,  esposizioni,  congressi,  manifestazioni  sportive,  per  le
necessita' degli organi di informazione e per le  altre  esigenze  di
pubblica  utilita', alle condizioni tariffarie di cui alla richiamata
tabella L e L1.
3. Compatibilmente con la disponibilita'  degli  impianti  e  con  le
esigenze  del pubblico servizio e' consentito per la durata minima di
un anno, l'accesso speciale alla rete ISDN per la fornitura,  tramite
Canale  D  ISDN  su  Accesso  Base, di servizi di trasmissione dati a
commutazione di pacchetto. Le  condizioni  tariffarie  per  l'accesso
speciale  di cui al presente comma sono riportate nella tabella L del
presente decreto.