Art. 21 1. L'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN) e' consentito, compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, per la durata minima di un anno, alle condizioni tariffarie e con le decorrenze di cui alle tabelle L e L1. 2. Tuttavia, l'accesso di cui al comma 1 puo' essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessita' degli organi di informazione e per le altre esigenze di pubblica utilita', alle condizioni tariffarie di cui alla richiamata tabella L e L1. 3. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio e' consentito per la durata minima di un anno, l'accesso speciale alla rete ISDN per la fornitura, tramite Canale D ISDN su Accesso Base, di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Le condizioni tariffarie per l'accesso speciale di cui al presente comma sono riportate nella tabella L del presente decreto.