Art. 22
1.  L'abbonamento  ai servizi telefonici supplementari e' consentito,
compatibilmente con la disponibilita' degli impianti,  agli  abbonati
della  rete  telefonica pubblica commutata alle condizioni tariffarie
di cui alla tabella M.
2. Ai fini di quanto previsto nella tabella M il valore dello  scatto
di  contatore d'abbonato e' fissato in misura pari a quella stabilita
nel presente decreto per il servizio telefonico nazionale.
3. La tariffa per l'utenza che sviluppa elevati  volumi  di  traffico
puo'  articolarsi  in  diverse  modulazioni  di  valore del canone di
abbonamento in correlazione a valori dello scatto ridotti rispetto  a
quello  ordinario  fino  ad  un massimo del 30%, da applicare anche a
soglie progressive di consumi. Le articolazioni della tariffa di  cui
al  presente  comma  sono  autorizzate,  su  proposta  della societa'
concessionaria, con apposito provvedimento del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni.
4. La societa', al fine di promuovere la  diffusione  dei  servizi  e
relative  prestazioni,  puo'  stabilire,  previa  autorizzazione  del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per un  periodo  non
superiore  a  due  anni,  anche  per  aree  territoriali  delimitate,
l'offerta  agli  abbonati  di  servizi  e  prestazioni  a  condizioni
promozionali.  Gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe
promozionali autorizzate sulla base di quanto stabilito nel  presente
comma  sono  soggette  alle  disposizioni previste dall'art. 51 della
vigente  convenzione  tra  il   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  e  la  SIP  -  Societa'  italiana  per l'esercizio
telefonico p.a. citata nelle premesse.
5. La  societa'  puo'  proporre,  per  le  principali  direttrici  di
traffico   interdistrettuale  caratterizzate  da  elevati  volumi  di
traffico, particolari condizioni tariffarie incentivanti a valere per
le  comunicazioni  espletate  da  tutta  l'utenza.  Le  articolazioni
tariffarie  di  cui  al  presente comma sono autorizzate con apposito
provvedimento del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  ed
in  ogni  caso i livelli tariffari che possono essere adottati devono
rispondere ai principi di competitivita' e trasparenza dei servizi di
telecomunicazioni.
6. Fino all'emanazione dei provvedimenti  di  cui  ai  commi  3  e  4
continuano  ad applicarsi le disposizioni dei decreti ministeriali 13
marzo 1992, 24 settembre 1992 n. 427  e  16  maggio  1996  citati  in
premessa.