Art. 22 1. L'abbonamento ai servizi telefonici supplementari e' consentito, compatibilmente con la disponibilita' degli impianti, agli abbonati della rete telefonica pubblica commutata alle condizioni tariffarie di cui alla tabella M. 2. Ai fini di quanto previsto nella tabella M il valore dello scatto di contatore d'abbonato e' fissato in misura pari a quella stabilita nel presente decreto per il servizio telefonico nazionale. 3. La tariffa per l'utenza che sviluppa elevati volumi di traffico puo' articolarsi in diverse modulazioni di valore del canone di abbonamento in correlazione a valori dello scatto ridotti rispetto a quello ordinario fino ad un massimo del 30%, da applicare anche a soglie progressive di consumi. Le articolazioni della tariffa di cui al presente comma sono autorizzate, su proposta della societa' concessionaria, con apposito provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 4. La societa', al fine di promuovere la diffusione dei servizi e relative prestazioni, puo' stabilire, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni, anche per aree territoriali delimitate, l'offerta agli abbonati di servizi e prestazioni a condizioni promozionali. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe promozionali autorizzate sulla base di quanto stabilito nel presente comma sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 51 della vigente convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a. citata nelle premesse. 5. La societa' puo' proporre, per le principali direttrici di traffico interdistrettuale caratterizzate da elevati volumi di traffico, particolari condizioni tariffarie incentivanti a valere per le comunicazioni espletate da tutta l'utenza. Le articolazioni tariffarie di cui al presente comma sono autorizzate con apposito provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed in ogni caso i livelli tariffari che possono essere adottati devono rispondere ai principi di competitivita' e trasparenza dei servizi di telecomunicazioni. 6. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 continuano ad applicarsi le disposizioni dei decreti ministeriali 13 marzo 1992, 24 settembre 1992 n. 427 e 16 maggio 1996 citati in premessa.