Art. 3
1.  I  canoni  di  abbonamento  al  servizio  telefonico  per ciascun
collegamento   alla   centrale   di   competenza,   equipaggiato   di
terminazione di rete, sono stabiliti nella misura e con le decorrenze
indicate nella tabella A.
2.  Compatibilmente  con  la  disponibilita'  degli impianti e con le
esigenze del  pubblico  servizio,  oltre  il  primo  abbonamento,  e'
possibile richiedere anche abbonamenti per collegamenti alla centrale
di   competenza   a   traffico  unidirezionale  entrante;  per  detti
collegamenti il canone  di  abbonamento  e'  stabilito  nella  misura
indicata nella citata tabella A.
3. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, i canoni di cui
alla  citata tabella A si applicano nella misura di un terzo per ogni
periodo di dieci giorni o frazione.
4. Le disposizioni previste nella  tabella  A  allegata  al  presente
decreto  entrano in vigore con le decorrenze indicate nella succitata
tabella e sostituiscono quelle precedentemente allegate.