Art. 3 1. I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di terminazione di rete, sono stabiliti nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella A. 2. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, oltre il primo abbonamento, e' possibile richiedere anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante; per detti collegamenti il canone di abbonamento e' stabilito nella misura indicata nella citata tabella A. 3. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, i canoni di cui alla citata tabella A si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione. 4. Le disposizioni previste nella tabella A allegata al presente decreto entrano in vigore con le decorrenze indicate nella succitata tabella e sostituiscono quelle precedentemente allegate.