Art. 5 1. Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive (urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali), cumulativamente agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, e' fissato nella misura riportata nella tabella C. 2. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti. 3. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili e' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione. 4. La fatturazione degli addebiti e' realizzata sulla base delle risultanze dei contatori d'abbonato ovvero, ove cio' e' reso possibile dalla disponibilita' degli impianti, sulla base della documentazione del traffico e dei consumi effettuati.