Art. 5
1.  Il  valore  degli scatti del contatore d'utente determinati dagli
impulsi  di  conteggio  per  comunicazioni   teleselettive   (urbane,
interurbane,  internazionali  ed  intercontinentali), cumulativamente
agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, e'  fissato  nella
misura riportata nella tabella C.
2.  L'addebito  degli  scatti  determinati dagli impulsi di conteggio
relativi alle varie tipologie di  comunicazioni  avviene  sulla  base
delle  norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi
equivalenti.
3. In sede di  emissione  delle  bollette,  il  numero  degli  scatti
rilevati  per  periodi  mensili  e'  considerato  cumulativamente  in
relazione al periodo della fatturazione; il periodo  di  fatturazione
puo'   decorrere  da  qualsiasi  giorno  del  mese  di  inizio  della
rilevazione.
4. La fatturazione degli addebiti  e'  realizzata  sulla  base  delle
risultanze   dei  contatori  d'abbonato  ovvero,  ove  cio'  e'  reso
possibile dalla  disponibilita'  degli  impianti,  sulla  base  della
documentazione del traffico e dei consumi effettuati.