Art. 8
1. La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le
reti  urbane  dello  stesso  settore  (comunicazioni  settoriali)  e'
stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.
2. Le reti che abbiano tutti i  capoluoghi  comunali,  facenti  parte
della  rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di
settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti  alla
rete del centro di settore.
3.  Per  le  comunicazioni  interurbane  che  si svolgono tra settori
diversi, le distanze ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono
misurate in linea d'aria:
   a) tra centri di distretto, per le comunicazioni che  si  svolgono
   tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purche'
   tutte  le  distanze  tra  i  rispettivi  centri  di  settore siano
   superiori a 60 chilometri;
   b) tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.
4. Le distanze in linea d'aria  sono  determinate  sulla  base  degli
elementi  di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le
residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti  centri  telefonici
indicati nel piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni.
5.  Per  le  isole, sedi di un centro di settore che disti piu' di 15
chilometri dal relativo centro di distretto, posto  fuori  dell'isola
stessa,  il  centro  di  settore,  agli  effetti  della  misura delle
distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, e' considerato
ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal
centro di distretto.
6. Ai fini tariffari gli  aeroporti  civili  si  considerano  inclusi
nelle reti urbane delle rispettive citta'.