Art. 9
1.  Compatibilmente  con  la  disponibilita'  degli impianti e con le
esigenze  del  pubblico  servizio,  e'  consentito,  attraverso   una
specifica  numerazione  della  rete  telefonica  pubblica  commutata,
l'utilizzo di un codice personale di  riconoscimento  per  effettuare
comunicazioni  verso    settori  di un distretto diverso da quello di
origine della chiamata.
2. Ai fini della tassazione l'utente si considera ubicato sempre  nel
settore centro del distretto in cui ha origine la comunicazione.
3.   Sono   interdette  le  comunicazioni  all'interno  dello  stesso
distretto.