Il MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convezione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, cosi' come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989; Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988); Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata; Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi' come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1996 relativo alla determinazione delle tariffe telefoniche internazionali pubblicato nel supplemento ordinario n. 161 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1996; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996 concernente l'approvazione delle tariffe telefoniche ridotte per elevati volumi di traffico pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1996; Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1994 concernente "determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994; Vista la legge 31 gennaio 1996,n. 61, di ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT); Ravvisata l'esigenza di procedere, nel quadro del previsto ribilanciamento tariffario di cui al "piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione" approvato dal CIP con provvedimento n. 20/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, ad un ulteriore aggiornamento di tali tariffe attraverso l'adeguamento delle tariffe per i servizi di telecomunicazioni internazionali; decreta: Art. 1 1. Le tariffe per le comunicazioni telefoniche internazionali per ciascun paese e zona di tassazione sono riportate nelle tabelle A e A1 che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Per le comunicazioni in teleselezione si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo le modalita' e le decorrenze indicate nelle tabelle A e A1. Il valore di ciascun impulso e' quello stabilito dalle disposizioni vigenti per le comunicazioni teleselettive urbane ed interurbane. 3. Per le comunicazioni effettuate tramite operatore, le tariffe sono espresse in lire per minuto. Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalita' e le decorrenze previste nelle stesse tabelle A e A1. 4. Alle comunicazioni effettuate da telefono a disposizione del pubblico, si applicano le tariffe di cui alla tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Alle comunicazioni multiple, ove disponibili, per i primi due partecipanti nei due paesi sono applicate le tariffe (comprensive delle quote fisse aggiuntive) stabilite per le comunicazioni personali; per ogni partecipante addizionale in Italia, un terzo della stessa tariffa; per ogni partecipante addizionale nel paese estero la tariffa internazionale ivi prevista. 6. Le tariffe sono comprensive della soprattassa di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 7. Alle comunicazioni telefoniche internazionali effettuate da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.