Il MINISTRO
                DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
            IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA
                      PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
 Vista  la  convezione  stipulata  il  1 agosto 1984 fra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e  l'Italcable,  approvata  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, cosi'
come  modificata  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20
dicembre 1988 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  25
luglio 1989;
 Visto   il   regolamento   internazionale   delle  telecomunicazioni
(Melbourne 1988);
 Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale  delle
telecomunicazioni;
 Vista  la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per
la riforma del settore delle telecomunicazioni;
 Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente
il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata;
 Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il  Ministero
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  l'Iritel, approvata con
decreto ministeriale 29  dicembre  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del 31 dicembre 1992, cosi' come modificata dalla
convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con
decreto ministeriale 22  dicembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993;
 Visto   il   decreto   ministeriale  28  febbraio  1997  concernente
l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
 Visto il  decreto  ministeriale  20  settembre  1996  relativo  alla
determinazione  delle  tariffe  telefoniche internazionali pubblicato
nel supplemento ordinario n. 161 alla Gazzetta Ufficiale n.  228  del
28 settembre 1996;
 Visto   il   decreto   ministeriale   16   maggio  1996  concernente
l'approvazione delle tariffe telefoniche ridotte per  elevati  volumi
di traffico pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1996;
 Vista   la   delibera   CIPE   del   16  dicembre  1994  concernente
"determinazioni  inerenti   al   settore   delle   telecomunicazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994;
 Vista  la  legge  31  gennaio  1996,n. 61, di ratifica ed esecuzione
della convenzione dell'Unione internazionale delle  telecomunicazioni
(UIT);
 Ravvisata   l'esigenza   di   procedere,  nel  quadro  del  previsto
ribilanciamento tariffario di cui al "piano di ristrutturazione delle
tariffe dei servizi  di  telecomunicazione"  approvato  dal  CIP  con
provvedimento  n. 20/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del 31 dicembre 1992, ad un ulteriore aggiornamento di  tali  tariffe
attraverso   l'adeguamento   delle   tariffe   per   i   servizi   di
telecomunicazioni internazionali;
                              decreta:
                               Art. 1
1.  Le  tariffe  per  le comunicazioni telefoniche internazionali per
ciascun paese e zona di tassazione sono riportate nelle tabelle  A  e
A1 che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2.  Per  le  comunicazioni  in  teleselezione  si applica una tariffa
determinata mediante l'invio al contatore  dell'abbonato  richiedente
di impulsi di conteggio secondo le modalita' e le decorrenze indicate
nelle  tabelle  A  e  A1.  Il  valore  di  ciascun  impulso e' quello
stabilito   dalle   disposizioni   vigenti   per   le   comunicazioni
teleselettive urbane ed interurbane.
3. Per le comunicazioni effettuate tramite operatore, le tariffe sono
espresse  in  lire  per  minuto. Per ogni comunicazione effettuata si
applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le  modalita'  e
le decorrenze previste nelle stesse tabelle A e A1.
4.  Alle  comunicazioni  effettuate  da  telefono  a disposizione del
pubblico,  si  applicano  le  tariffe  di  cui  alla  tabella  B  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
5.  Alle  comunicazioni  multiple,  ove  disponibili, per i primi due
partecipanti nei due paesi sono  applicate  le  tariffe  (comprensive
delle   quote   fisse  aggiuntive)  stabilite  per  le  comunicazioni
personali; per ogni partecipante  addizionale  in  Italia,  un  terzo
della  stessa  tariffa;  per  ogni partecipante addizionale nel paese
estero la tariffa internazionale ivi prevista.
6. Le tariffe sono comprensive della soprattassa di cui all'art.  292
del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
7.   Alle  comunicazioni  telefoniche  internazionali  effettuate  da
telefono  a  disposizione  del  pubblico  si  applicano  le  medesime
disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.