Art. 2 1. Alle comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s si applica una tariffa determinata secondo le modalita' di seguito indicate: a) per le connessioni analogiche, mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura in vigore per le comunicazioni internazionali effettuate attraverso la rete telefonica pubblica commutata; b) per le connessioni numeriche, mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nelle tabelle C e C1, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 4, il valore di ciascun impulso e' fissato pari a L. 127. 3. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di cui al comma 6 dell'art. 1.