Art. 2
1.  Alle comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti
commutati a 64 Kbit/s si applica una tariffa determinata  secondo  le
modalita' di seguito indicate:
a)  per  le  connessioni  analogiche,  mediante  l'invio al contatore
   dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio  nella  misura  in
   vigore  per  le comunicazioni internazionali effettuate attraverso
   la rete telefonica pubblica commutata;
b) per  le  connessioni  numeriche,  mediante  l'invio  al  contatore
   dell'abbonato  chiamante  di  impulsi  di  conteggio  nella misura
   indicata nelle tabelle C e C1, che costituiscono parte  integrante
   del presente decreto.
2. Salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 4, il valore di ciascun
impulso e' fissato pari a L. 127.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di
cui al comma 6 dell'art. 1.