Art. 3 1. Limitatamente alle comunicazioni internazionali originate dalla rete numerica integrata nei servizi (ISDN), e salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il valore di ciascun impulso e' fissato pari a L. 114. 2. Compatibilmente con le disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza che sottoscrive l'abbonamento alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) si applicano le condizioni tariffarie di cui alla tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di cui al comma 6 dell'art. 1. 4. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazione avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti. 5. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili e' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.