Art. 3
1.  Limitatamente  alle  comunicazioni internazionali originate dalla
rete numerica integrata nei servizi (ISDN), e salvo  quanto  previsto
al  comma  2  del  presente articolo, il valore di ciascun impulso e'
fissato pari a L. 114.
2. Compatibilmente con le disponibilita'  degli  impianti  e  con  le
esigenze   del   pubblico   servizio,   all'utenza   che  sottoscrive
l'abbonamento alla rete numerica  integrata  nei  servizi  (ISDN)  si
applicano  le  condizioni  tariffarie  di  cui  alla  tabella  D, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di
cui al comma 6 dell'art. 1.
4. L'addebito degli scatti determinati  dagli  impulsi  di  conteggio
relativi  alle  varie  tipologie  di comunicazione avviene sulla base
delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei  dispositivi
equivalenti.
5.  In  sede  di  emissione  delle  bollette,  il numero degli scatti
rilevati  per  periodi  mensili  e'  considerato  cumulativamente  in
relazione  al  periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione
puo'  decorrere  da  qualsiasi  giorno  del  mese  di  inizio   della
rilevazione.