Art. 5
1.  Per le comunicazioni tramite operatore, effettuate da titolari di
carta di credito telefonica italiana,  generate  da  paesi  esteri  e
dirette  verso  paesi  esteri (third country calling), si applica una
tariffa minutaria pari alla somma  delle  tariffe  delle  due  tratte
nonche'  una  quota  fissa  aggiuntiva, secondo le modalita' indicate
nella  tabella  E  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
2.  Le  suddette tariffe minutarie sono comprensive della soprattassa
di cui al comma 6 dell'art. 1.