Art. 5 1. Per le comunicazioni tramite operatore, effettuate da titolari di carta di credito telefonica italiana, generate da paesi esteri e dirette verso paesi esteri (third country calling), si applica una tariffa minutaria pari alla somma delle tariffe delle due tratte nonche' una quota fissa aggiuntiva, secondo le modalita' indicate nella tabella E che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le suddette tariffe minutarie sono comprensive della soprattassa di cui al comma 6 dell'art. 1.