IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che il consiglio comunale di Ozegna (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, e' composto, a causa della partecipazione di una sola lista, dal sindaco e da nove membri, anziche' dodici assegnati dalla legge; Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da quattro consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 39, comma 1, lettera b) n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142; Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Ozegna (Torino) e' sciolto.