ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Nel consiglio comunale di Ozegna (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da nove consiglieri anziche' dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni, si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quattro membri del corpo consiliare. Il consiglio non riusciva, per mancanza di surroganti, a provvedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, nel termine perentorio di venti giorni dalle presentazioni delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415. Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b) n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. gab. 9700062 del 17 gennaio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ozegna (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Laura Ferraris. Roma, 7 febbraio 1997 Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO