Art. 2. 1. Il Ministero della sanita', in applicazione della decisione comunitaria citata nelle premesse, provvede a trasmettere alla CEE le relazioni trimestrali. Queste devono contenere indicazioni sullo stato sanitario delle regioni e sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici effettuati, i focolai accertati, gli allevamenti e il numero dei capi sieropositivi riscontrati, gli indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente. 2. Le regioni trasmettono al Ministero della sanita' le relazioni trimestrali con i dati suddetti entro le seguenti date: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre 1997, 31 gennaio 1998 in adempimento dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Il Ministero della sanita', ove necessario, invia alle regioni eventuali istruzioni esplicative relative alla esecuzione del piano.