Art. 2.
  1. Il Ministero della  sanita',  in  applicazione  della  decisione
comunitaria citata nelle premesse, provvede a trasmettere alla CEE le
relazioni  trimestrali.  Queste  devono  contenere  indicazioni sullo
stato sanitario delle regioni e sull'andamento del piano,  sui  tests
sierologici   e  virologici  effettuati,  i  focolai  accertati,  gli
allevamenti e il  numero  dei  capi  sieropositivi  riscontrati,  gli
indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente.
  2.  Le  regioni trasmettono al Ministero della sanita' le relazioni
trimestrali con i dati suddetti entro le seguenti date: 30 aprile, 31
luglio, 31 ottobre 1997, 31 gennaio 1998 in  adempimento  dell'ultimo
comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3.  Il  Ministero della sanita', ove necessario, invia alle regioni
eventuali istruzioni esplicative relative alla esecuzione del piano.