Art. 5.
  1. Nei casi di sieropositivita', compresi i  "singieton  reactors",
la  AUSL attua una indagine epidemiologica per stabilire la possibile
origine della sieropositivita' nell'azienda, l'eventuale  connessione
con  altre eventuali aziende in cui si trovino animali sieropositivi,
nonche' per accertare movimenti di veicoli e trasporti di  animali  o
materiali.   A   tale  scopo  la  AUSL  compila  il  modello  di  cui
all'allegato II che deve essere trasmesso al Ministero della sanita'.
  2. Si definisce "singleton reactor" un siero positivo  quando  sono
presenti tutti i seguenti requisiti:
    a)  presenza di positivita' sierologica di un singolo soggetto al
test sierologico di screening (ELISA competizione mediante  anticorpi
monoclonali)  e al test di conferma di sieroneutralizzazione (SN) per
anticorpi verso la MVS;
    b) assenza di un incremento significativo del titolo  anticorpale
al test di sieroneutralizzazione (SN) dopo un secondo prelievo;
    c)  assenza  di  anticorpi per la MVS di classe IgG anche dopo un
secondo prelievo;
    d) assenza di sieroconversione in altri soggetti dell'azienda;
    e) assenza dell'enterovirus della MVS nelle  feci  prelevate  dal
soggetto sieropositivo e nell'azienda;
    f)  nessun precedente contatto del soggetto sieropositivo e degli
altri soggetti dell'azienda con un focolaio noto di MVS;
    g) nessun segno clinico di malattia nel soggetto sieropositivo  e
negli altri soggetti dell'azienda;
    h) nessun caso precedente di malattia clinica nell'allevamento.
  3.  Se  il  veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di
informazioni, che la sieropositivita' puo' essere stata introdotta da
altre  aziende,  ne  da'  comunicazione  alla  AUSL  competente   che
sottopone   al  controllo  sierologico  ed  eventualmente  virologico
ufficiale  l'azienda  interessata;  le  misure  restrittive  adottate
possono   essere   revocate   soltanto   quando  la  sieropositivita'
nell'azienda sia stata ufficialmente esclusa.