Art. 5. 1. Nei casi di sieropositivita', compresi i "singieton reactors", la AUSL attua una indagine epidemiologica per stabilire la possibile origine della sieropositivita' nell'azienda, l'eventuale connessione con altre eventuali aziende in cui si trovino animali sieropositivi, nonche' per accertare movimenti di veicoli e trasporti di animali o materiali. A tale scopo la AUSL compila il modello di cui all'allegato II che deve essere trasmesso al Ministero della sanita'. 2. Si definisce "singleton reactor" un siero positivo quando sono presenti tutti i seguenti requisiti: a) presenza di positivita' sierologica di un singolo soggetto al test sierologico di screening (ELISA competizione mediante anticorpi monoclonali) e al test di conferma di sieroneutralizzazione (SN) per anticorpi verso la MVS; b) assenza di un incremento significativo del titolo anticorpale al test di sieroneutralizzazione (SN) dopo un secondo prelievo; c) assenza di anticorpi per la MVS di classe IgG anche dopo un secondo prelievo; d) assenza di sieroconversione in altri soggetti dell'azienda; e) assenza dell'enterovirus della MVS nelle feci prelevate dal soggetto sieropositivo e nell'azienda; f) nessun precedente contatto del soggetto sieropositivo e degli altri soggetti dell'azienda con un focolaio noto di MVS; g) nessun segno clinico di malattia nel soggetto sieropositivo e negli altri soggetti dell'azienda; h) nessun caso precedente di malattia clinica nell'allevamento. 3. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni, che la sieropositivita' puo' essere stata introdotta da altre aziende, ne da' comunicazione alla AUSL competente che sottopone al controllo sierologico ed eventualmente virologico ufficiale l'azienda interessata; le misure restrittive adottate possono essere revocate soltanto quando la sieropositivita' nell'azienda sia stata ufficialmente esclusa.