Art. 6. 1. L'istituto zooprofilattico competente per territorio, in seguito al referto di laboratorio di sieropositivita' nei suini delle aziende campionate, deve comunicare l'esito senza indugio, a mezzo fax, contestualmente alla AUSL, alla regione e al Ministero della sanita', per gli adempimenti di rispettiva competenza. 2. La AUSL, in attesa della conferma dell'esame di prima istanza da parte del Centro di referenza di Brescia, dispone: a) il sequestro dell'azienda; b) il prelievo di sangue e di un "pool" di feci dai suini sieropositivi e dai suini a contatto con i medesimi; c) il prelievo di un "pool" di feci dalle strutture in cui sono ricoverati i suini sieropositivi; d) il prelievo di un "pool" di feci dalle restanti strutture dell'azienda. 3. Se l'esito degli esami sierologici di prima istanza eseguiti dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente evidenzi una particolare situazione di rischio nell'azienda, tenuto conto anche dei risultati dell'indagine epidemiologica espletata, la AUSL, su proposta dell'istituto zooprofilattico competente e in attesa della conferma del Centro di referenza di Brescia, fermi restando il sequestro dell'azienda e l'esecuzione dei prelievi delle feci, puo' procedere direttamente ad effettuare prelievi di sangue su tutti i riproduttori presenti nell'azienda stessa. 4. In attesa degli esiti degli esami delle feci non e' consentito lo spostamento dei suini anche se destinati al macello. 5. Nel caso che l'esame delle feci dimostri la presenza dell'enterovirus della MVS l'azienda e' dichiarata focolaio e la AUSL applica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362. 6. Se il risultato degli esami di laboratorio e l'indagine epidemiologica esperita rilevino la presenza di "singleton reactor", lo stesso deve essere macellato secondo le modalita' di seguito indicate. 7. Qualora invece venga confermata la sieropositivita' dal Centro di referenza di Brescia, ma non venga isolato l'enterovirus della MVS, la AUSL provvede alla revoca dello stato di accreditamento dell'azienda. Per le aziende da riproduzione e miste che sono, state sottoposte agli interventi di cui al comma 2, la AUSL procede, inoltre, al prelievo su tutti i riproduttori non ancora sottoposti a controllo e su quelli gia' controllati ma risultati sieronegativi. Per i suini da ingrasso presenti eventualmente nelle aziende da riproduzione e miste, per le aziende da ingrasso e le stalle di sosta, le azioni da attuare da parte della AUSL saranno valutate di volta in volta di concerto tra la AUSL medesima, la regione, il Ministero della sanita', l'istituto zooprofilattico competente per territorio e il Centro di referenza di Brescia. 8. I suini risultati sieropositivi dopo gli esami sierologici prescritti devono essere macellati entro 72 ore dall'adozione del provvedimento di abbattimento da parte dell'autorita' competente. In caso di dimostrata necessita', su proposta della regione, la macellazione dei suini sieropositivi puo' essere effettuata secondo un piano concordato tra la regione medesima, la AUSL e il Ministero della sanita'. Le macellazioni devono essere effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale, in un macello designato dalla AUSL nel territorio di propria competenza. Nell'impossibilita' di reperire il macello nella AUSL, la regione provvedera' a designare uno stabilimento dove macellare, sempre nei tempi stabiliti, i suini. La AUSL provvede affinche' i suini sieropositivi pervenuti al macello vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni, bollate come prescritto, siano riservate esclusivamente al mercato nazionale. Per tali suini, inoltre, si procedera' alla distruzione della testa e del pacchetto intestinale. 9. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere sottoposti ad un esame clinico con esito favorevole e identificati individualmente con indicazione del contrassegno sulla certificazione di scorta. Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'invio dei suini e a sua volta deve comunicare alla AUSL competente l'avvenuta macellazione. I mezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto e lo scarico dei suini devono essere puliti, lavati e disinfettati, con disinfettanti riconosciuti idonei, prima di uscire dal macello. 10. Le azienda da riproduzione e miste devono essere ritestate per ottenere lo stato di accreditamento mediante due controlli sierologici randomizzati effettuati a distanza non inferiore a ventotto giorni sulla base della tabella di cui all'allegato III. Per le azienda da ingrasso si procedera' al riaccreditamento induttivo in relazione alle introduzioni di suini da aziende accreditate. Fino a quando l'azienda non sara' riaccreditata i suini presenti nella stessa, potranno essere spostati solo, per l'invio diretto al macello.