Art. 6.
  1. L'istituto zooprofilattico competente per territorio, in seguito
al referto di laboratorio di sieropositivita' nei suini delle aziende
campionate, deve comunicare  l'esito  senza  indugio,  a  mezzo  fax,
contestualmente alla AUSL, alla regione e al Ministero della sanita',
per gli adempimenti di rispettiva competenza.
  2. La AUSL, in attesa della conferma dell'esame di prima istanza da
parte del Centro di referenza di Brescia, dispone:
    a) il sequestro dell'azienda;
    b)  il  prelievo  di  sangue  e  di  un  "pool" di feci dai suini
sieropositivi e dai suini a contatto con i medesimi;
    c) il prelievo di un "pool" di feci dalle strutture in  cui  sono
ricoverati i suini sieropositivi;
    d)  il  prelievo  di  un  "pool" di feci dalle restanti strutture
dell'azienda.
  3. Se l'esito degli esami sierologici  di  prima  istanza  eseguiti
dall'istituto  zooprofilattico  sperimentale  competente evidenzi una
particolare situazione di rischio nell'azienda,  tenuto  conto  anche
dei  risultati  dell'indagine  epidemiologica  espletata, la AUSL, su
proposta dell'istituto zooprofilattico competente e in  attesa  della
conferma  del  Centro  di  referenza  di  Brescia,  fermi restando il
sequestro dell'azienda e l'esecuzione dei prelievi delle  feci,  puo'
procedere  direttamente  ad  effettuare prelievi di sangue su tutti i
riproduttori presenti nell'azienda stessa.
  4. In attesa degli esiti degli esami delle feci non  e'  consentito
lo spostamento dei suini anche se destinati al macello.
  5.   Nel   caso   che  l'esame  delle  feci  dimostri  la  presenza
dell'enterovirus della MVS l'azienda e' dichiarata focolaio e la AUSL
applica le norme del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio 1996, n. 362.
  6.  Se  il  risultato  degli  esami  di  laboratorio  e  l'indagine
epidemiologica esperita rilevino la presenza di "singleton  reactor",
lo  stesso  deve  essere  macellato  secondo  le modalita' di seguito
indicate.
  7. Qualora invece venga confermata la sieropositivita'  dal  Centro
di  referenza  di  Brescia,  ma non venga isolato l'enterovirus della
MVS, la AUSL provvede  alla  revoca  dello  stato  di  accreditamento
dell'azienda.  Per le aziende da riproduzione e miste che sono, state
sottoposte agli interventi di  cui  al  comma  2,  la  AUSL  procede,
inoltre,  al prelievo su tutti i riproduttori non ancora sottoposti a
controllo e su quelli gia' controllati  ma  risultati  sieronegativi.
Per  i  suini  da  ingrasso  presenti  eventualmente nelle aziende da
riproduzione e miste, per le aziende  da  ingrasso  e  le  stalle  di
sosta,  le  azioni da attuare da parte della AUSL saranno valutate di
volta in volta di concerto tra  la  AUSL  medesima,  la  regione,  il
Ministero  della  sanita',  l'istituto zooprofilattico competente per
territorio e il Centro di referenza di Brescia.
  8. I suini  risultati  sieropositivi  dopo  gli  esami  sierologici
prescritti  devono  essere  macellati  entro 72 ore dall'adozione del
provvedimento di abbattimento da parte dell'autorita' competente.  In
caso   di  dimostrata  necessita',  su  proposta  della  regione,  la
macellazione dei suini sieropositivi puo' essere  effettuata  secondo
un  piano  concordato tra la regione medesima, la AUSL e il Ministero
della  sanita'.  Le  macellazioni  devono  essere effettuate sotto il
controllo del veterinario ufficiale, in un  macello  designato  dalla
AUSL  nel  territorio  di  propria competenza. Nell'impossibilita' di
reperire il macello nella AUSL, la regione  provvedera'  a  designare
uno stabilimento dove macellare, sempre nei tempi stabiliti, i suini.
La AUSL provvede affinche' i suini sieropositivi pervenuti al macello
vengano  mantenuti  e  macellati separatamente dagli altri suini e le
loro carni, bollate come prescritto, siano  riservate  esclusivamente
al  mercato  nazionale.  Per  tali suini, inoltre, si procedera' alla
distruzione della testa e del pacchetto intestinale.
  9.  I  suini  sieropositivi  destinati  al  macello  devono  essere
sottoposti  ad  un  esame clinico con esito favorevole e identificati
individualmente con indicazione del contrassegno sulla certificazione
di scorta. Il veterinario ufficiale  responsabile  del  macello  deve
essere  informato  dell'invio dei suini e a sua volta deve comunicare
alla  AUSL  competente  l'avvenuta  macellazione.  I   mezzi   e   le
attrezzature  utilizzate  per  il  trasporto  e  lo scarico dei suini
devono  essere  puliti,  lavati  e  disinfettati,  con  disinfettanti
riconosciuti idonei, prima di uscire dal macello.
  10.  Le azienda da riproduzione e miste devono essere ritestate per
ottenere  lo  stato  di   accreditamento   mediante   due   controlli
sierologici  randomizzati  effettuati  a  distanza  non  inferiore  a
ventotto giorni sulla base della tabella di cui all'allegato III. Per
le azienda da ingrasso si procedera' al riaccreditamento induttivo in
relazione alle introduzioni di suini da aziende accreditate.  Fino  a
quando  l'azienda  non  sara'  riaccreditata  i  suini presenti nella
stessa,  potranno  essere  spostati  solo,  per  l'invio  diretto  al
macello.