Art. 7. 1. I suini provenienti da altri Stati membri della Comunita' europea sono soggetti a controlli non discriminatori, di cui alla direttiva 90/425/CE recepita con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, senza preavviso, assimilabili al programma generale di monitoraggio della MVS. 2. Per i suini importati dai Paesi terzi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. 3. Le regioni e gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, per quanto di competenza, dispongono affinche' la AUSL, nell'ambito del piano, effettui controlli sierologici nei confronti della MVS sulle partite di animali di provenienza comunitaria. Tali controlli devono essere effettuati nei locali di prima destinazione indicati nel certificato sanitario di scorta ed entro il termine di due giorni lavorativi dalla data di arrivo delle partite stesse. 4. Gli accertamenti sierologici di cui al 3 comma del presente articolo sono eseguiti sulla base di un campionamento randomizzato secondo la tabella di cui all'allegato IV. I campioni prelevati devono essere spediti all'istituto zooprofilattico competente accompagnati dal modello di cui all'allegato V debitamente compilato, in cui devono essere riportati i contrassegni individuali di identificazione dei suini sottoposti a controllo. 5. Ogni campione di sangue deve essere prelevato in un quantitativo che permetta all'istituto zooprofilattico competente per territorio che lo riceve di suddividerlo in due aliquote: la prima deve essere utilizzata per l'effettuazione degli esami, mentre la seconda deve essere conservata presso lo stesso istituto zooprofilattico sperimentale in condizioni adeguate per almeno un mese, ed essere utilizzata, in caso di contenzioso tra lo Stato membro speditore e lo Stato membro destinatario, per l'effettuazione di ulteriori esami. 6. Per ogni sieropositivita' nei confronti della MVS, riguardante animali provenienti, sia dai Paesi comunitari che dai Paesi terzi, deve essere data, da parte della AUSL, comunicazione al Ministero della sanita' con le seguenti indicazioni: paese di provenienza della partita, categoria e numero dei capi della partita, data di introduzione in azienda, estremi del certificato sanitario di scorta (numero, localita' e data del rilascio, generalita' del veterinario che ha sottoscritto il certificato), indicazione dell'azienda di prima destinazione, indicazione della ditta importatrice, data, esito e titolo dell'esame sierologico, data ed ora del prelievo in azienda, veterinario ufficiale, provvedimenti adottati. Il Ministero delle sanita' provvede a segnalare la sieropositivita' alla Commissione CEE e alle competenti autorita' veterinarie dei Paesi terzi. 7. In caso di riscontro di sieropositivita' confermata dal Centro di referenza di Brescia per la MVS in uno o piu' suini provenienti dall'estero e' ammessa, su espressa richiesta del proprietario, la rispedizione della partita nel Paese di provenienza in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e dal decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 93. Nella dimostrata impossibilita' di rispedire la partita si procede al controllo della partita stessa in conformita' ai criteri e modalita' previsti dalla presente ordinanza. Tutti i suini riscontrati sieropositivi devono essere macellati con le modalita' gia' indicate.