Art. 7.
  1. I suini  provenienti  da  altri  Stati  membri  della  Comunita'
europea  sono  soggetti  a  controlli non discriminatori, di cui alla
direttiva 90/425/CE recepita con il decreto  legislativo  30  gennaio
1993,  n.  28, senza preavviso, assimilabili al programma generale di
monitoraggio della MVS.
  2.  Per  i  suini  importati  dai  Paesi  terzi  si  applicano   le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
  3.  Le regioni e gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, per
quanto di competenza, dispongono affinche' la AUSL,  nell'ambito  del
piano,  effettui  controlli sierologici nei confronti della MVS sulle
partite di animali di provenienza comunitaria. Tali controlli  devono
essere  effettuati  nei  locali  di  prima  destinazione indicati nel
certificato sanitario di scorta ed entro il  termine  di  due  giorni
lavorativi dalla data di arrivo delle partite stesse.
  4.  Gli  accertamenti  sierologici  di  cui al 3 comma del presente
articolo sono eseguiti sulla base di  un  campionamento  randomizzato
secondo  la  tabella  di  cui  all'allegato  IV. I campioni prelevati
devono  essere  spediti   all'istituto   zooprofilattico   competente
accompagnati dal modello di cui all'allegato V debitamente compilato,
in   cui  devono  essere  riportati  i  contrassegni  individuali  di
identificazione dei suini sottoposti a controllo.
  5. Ogni campione di sangue deve essere prelevato in un quantitativo
che permetta all'istituto zooprofilattico competente  per  territorio
che  lo  riceve di suddividerlo in due aliquote: la prima deve essere
utilizzata per l'effettuazione degli esami, mentre  la  seconda  deve
essere   conservata   presso   lo   stesso  istituto  zooprofilattico
sperimentale in condizioni adeguate per almeno  un  mese,  ed  essere
utilizzata, in caso di contenzioso tra lo Stato membro speditore e lo
Stato membro destinatario, per l'effettuazione di ulteriori esami.
  6.  Per  ogni sieropositivita' nei confronti della MVS, riguardante
animali provenienti, sia dai Paesi comunitari che  dai  Paesi  terzi,
deve  essere  data,  da  parte della AUSL, comunicazione al Ministero
della sanita' con le seguenti indicazioni: paese di provenienza della
partita,  categoria  e  numero  dei  capi  della  partita,  data   di
introduzione  in azienda, estremi del certificato sanitario di scorta
(numero, localita' e data del rilascio, generalita'  del  veterinario
che  ha  sottoscritto  il  certificato),  indicazione dell'azienda di
prima destinazione, indicazione della ditta importatrice, data, esito
e titolo dell'esame sierologico, data ed ora del prelievo in azienda,
veterinario ufficiale, provvedimenti  adottati.  Il  Ministero  delle
sanita' provvede a segnalare la sieropositivita' alla Commissione CEE
e alle competenti autorita' veterinarie dei Paesi terzi.
  7.  In  caso di riscontro di sieropositivita' confermata dal Centro
di referenza di Brescia per la MVS in uno o  piu'  suini  provenienti
dall'estero  e'  ammessa,  su espressa richiesta del proprietario, la
rispedizione della partita nel Paese di provenienza in conformita' di
quanto previsto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e  dal
decreto   legislativo   3   marzo   1993   n.  93.  Nella  dimostrata
impossibilita' di rispedire la partita si procede al controllo  della
partita  stessa  in conformita' ai criteri e modalita' previsti dalla
presente ordinanza. Tutti i suini  riscontrati  sieropositivi  devono
essere macellati con le modalita' gia' indicate.