Art. 8.
  1. Le metodiche di laboratorio  da  eseguire  per  individuare  gli
anticorpi  nei  confronti  dell'enterovirus  della MVS sono descritte
nell'allegato VI.
  2. Il Ministero della sanita' e il Centro  di  referenza  nazionale
per  le  malattie vescicolari assicurano la raccolta in modo uniforme
dei dati relativi al piano  inviati  dagli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  e  provvedono  all'elaborazione  dei dati stessi. A tal
fine gli istituti zooprofilattici inviano al Centro  di  referenza  i
dati  richiesti.  La  raccolta  e l'elaborazione dei dati inerenti al
piano viene effettuata mediante software. I dati aggregati dal Centro
di referenza devono essere inviati  mensilmente  al  Ministero  della
sanita' su supporto magnetico.
  3.  I  predetti Enti tengono a disposizione i documenti comprovanti
gli  esami  eseguiti  per  un  eventuale  controllo  da  parte  delle
autorita' competenti compresa la CEE.