Art. 8. 1. Le metodiche di laboratorio da eseguire per individuare gli anticorpi nei confronti dell'enterovirus della MVS sono descritte nell'allegato VI. 2. Il Ministero della sanita' e il Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari assicurano la raccolta in modo uniforme dei dati relativi al piano inviati dagli istituti zooprofilattici sperimentali e provvedono all'elaborazione dei dati stessi. A tal fine gli istituti zooprofilattici inviano al Centro di referenza i dati richiesti. La raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti al piano viene effettuata mediante software. I dati aggregati dal Centro di referenza devono essere inviati mensilmente al Ministero della sanita' su supporto magnetico. 3. I predetti Enti tengono a disposizione i documenti comprovanti gli esami eseguiti per un eventuale controllo da parte delle autorita' competenti compresa la CEE.