Art. 9. 1. L'onere finanziario del piano e' a carico del Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 - stato di previsione del Ministero del tesoro). 2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini sieropositivi macellati in applicazione delle misure del piano e' disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati nella premessa. 3. Le regioni, ai fini della richiesta alla CE del previsto rimborso per i suini sieropositivi macellati, utilizzeranno il modello di cui all'allegato VII che deve essere trasmesso al Ministero entro 30 giorni dalla data di macellazione dei suini stessi. 4. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda le spese per i tests sierologici e virologici e quelle riguardanti gli indennizzi che vengono corrisposti ai proprietari dei suini sieropositivi macellati. 5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero, entro il 1 aprile del 1998, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano 1997.