Art. 9.
  1. L'onere finanziario del piano e' a carico  del  Fondo  sanitario
nazionale (cap. 5941 - stato di previsione del Ministero del tesoro).
  2.  L'indennizzo  spettante  ai proprietari dei suini sieropositivi
macellati in applicazione delle  misure  del  piano  e'  disciplinato
dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio
1989,  n.  298,  e  dal  decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati nella
premessa.
  3. Le regioni,  ai  fini  della  richiesta  alla  CE  del  previsto
rimborso  per  i  suini  sieropositivi  macellati,  utilizzeranno  il
modello  di  cui  all'allegato  VII  che  deve  essere  trasmesso  al
Ministero  entro  30  giorni  dalla  data  di  macellazione dei suini
stessi.
  4. La partecipazione  finanziaria  comunitaria  relativa  al  piano
riguarda  le  spese  per  i  tests  sierologici e virologici e quelle
riguardanti gli indennizzi che vengono corrisposti ai proprietari dei
suini sieropositivi macellati.
  5. Per  gli  adempimenti  di  competenza,  le  regioni  inviano  al
Ministero,   entro  il  1  aprile  del  1998,  una  relazione  finale
sull'esecuzione  tecnica  del  piano  congiuntamente  agli   elementi
giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano 1997.