ALLEGATO Art. 1. (Omissis). Comma 2. La Fondazione ha la sua sede legale in Salerno, ed ha durata illimitata. Art. 3. Comma 1. Il patrimonio e' costituito: 1) dal fondo di dotazione iniziale, investito in azioni della societa' conferitaria o della societa' nella quale quest'ultima dovesse confluire; 2) da fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalita'; 3) dai proventi derivanti dalla cessione delle azioni della societa' conferitaria (art. 3 direttiva Ministro del tesoro 28 novembre 1994). (Omissis). Art. 4. Comma 1. La Fondazione prevede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: i proventi e le rendite del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo; gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita' non destinati ad incremento del patrimonio; i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge. Comma 2. Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi al netto delle spese di funzionamento e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge n. 266/1991 e relative disposizioni attuative. (Omissis). Art. 6. (Omissis). Comma 4. Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono essere scelti tra le persone piu' rappresentative nelle attivita' professionali scientifiche e culturali del territorio ove operava l'originario ente creditizio. La scelta deve comunque essere effettuata secondo criteri di professionalita' e competenza tra le persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nei settori di attivita' della Fondazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente statuto. Essi devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilita' secondo la normativa tempo per tempo vigente. Agli stessi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati. Comma 5. I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi. Decorso il suddetto termine senza che si sia provveduto alla designazione, il consigliere verra' dichiarato decaduto con la conseguente perdita da parte dell'ente del potere di nomina. Alla ricomposizione del numero dei consiglieri provvedera' il consiglio di amministrazione. In caso di morte, dimissioni o di altra causa di decadenza, gli amministratori saranno sostituiti dall'ente cui spetta la nomina entro il termine di quarantacinque giorni. Trascorso tale termine il consiglio di amministrazione dovra' provvedere alla nomina del nuovo consigliere, che durera' in carica per un periodo corrispondente a quello di spettanza del suo predecessore. Comma 6. Non possono coprire la carica di consigliere coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione o di societa' da essa, anche indirettamente, partecipate. Comma 7. Il verificarsi di qualsiasi situazione di incompatibilita' determina la decadenza dalla carica. (Omissis). Art. 9. (Omissis). Comma 2. Il consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al presidente, al segretario e ai singoli consiglieri, determinando i limiti della delega. (Omissis). Art. 11. (Omissis). Comma 3. Ai sindaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del presente statuto, in materia di scadenza di mandato, di dimissioni, di morte o di altre cause. (Omissis). Comma 8. Decade altresi' dalla carica il sindaco che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il sindaco stesso non puo' essere rinominato per un triennio dalla data della dichiarazione della decadenza. Art. 12 (ex art. 13). Comma 1. Al presidente, al vice presidente, ed altri componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso annuo, nonche' una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e a sue commissioni, di cui all'art. 9, comma 4, alinea 6. Spetta inoltre il rimborso a pie' di lista o in misura fissa, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione. (Omissis). Art. 14 (ex art. 15). (Omissis). Comma 5. La relazione che accompagna il bilancio dovra' illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica del patrimonio dell'ente. Comma 6. Entro quattro mesi dal termine, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro. E' in facolta' del consiglio di amministrazione prorogare tale termine fino a sei mesi quando specifiche esigenze lo richiedano. (Omissis). Art. 16 (ex art. 17). Comma 1. L'esercizio iniziato il 1 ottobre 1995 si chiudera' il 31 dicembre 1996 in virtu' delle precedenti modifiche apportate all'art. 14, comma 1.