(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
   (Omissis).
Comma 2.
   La Fondazione ha la sua sede  legale  in  Salerno,  ed  ha  durata
illimitata.
                               Art. 3.
Comma 1.
   Il patrimonio e' costituito:
    1)  dal  fondo  di  dotazione iniziale, investito in azioni della
societa' conferitaria  o  della  societa'  nella  quale  quest'ultima
dovesse confluire;
    2) da fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalita';
    3)  dai  proventi  derivanti  dalla  cessione  delle azioni della
societa' conferitaria  (art.  3  direttiva  Ministro  del  tesoro  28
novembre 1994).
   (Omissis).
                               Art. 4.
Comma 1.
   La Fondazione prevede alla realizzazione degli scopi istituzionali
con:
    i proventi e le rendite del proprio patrimonio, detratte le spese
di  funzionamento  e  gli  accantonamenti di cui al secondo comma del
presente articolo;
    gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita'  non  destinati
ad incremento del patrimonio;
    i  proventi  di  natura  straordinaria  da destinarsi ai sensi di
legge.
Comma 2.
   Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi  al  netto
delle  spese  di  funzionamento  e'  destinata  agli  scopi  previsti
dall'art. 15,  primo  comma,  della  legge  n.  266/1991  e  relative
disposizioni attuative.
   (Omissis).
                               Art. 6.
   (Omissis).
Comma 4.
   Il  presidente,  il vice presidente ed i consiglieri devono essere
scelti  tra  le  persone   piu'   rappresentative   nelle   attivita'
professionali  scientifiche  e  culturali  del territorio ove operava
l'originario  ente  creditizio.  La  scelta  deve   comunque   essere
effettuata  secondo  criteri  di professionalita' e competenza tra le
persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno  un
triennio nei settori di attivita' della Fondazione di cui all'art. 2,
comma  1,  del  presente  statuto.  Essi  devono,  inoltre, essere in
possesso dei requisiti di onorabilita' secondo la normativa tempo per
tempo vigente. Agli stessi si applicano le norme dell'art.  2392  del
codice civile.
   I  consiglieri  durano  in  carica  quattro  anni e possono essere
nuovamente nominati.
Comma 5.
  I  componenti  il  consiglio  scaduti  rimangono  nell'ufficio fino
all'entrata in  carica  dei  loro  successori,  per  un  periodo  non
superiore   ai   quarantacinque   giorni,   ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi.
   Decorso il suddetto termine  senza  che  si  sia  provveduto  alla
designazione,  il  consigliere  verra'  dichiarato  decaduto  con  la
conseguente perdita da parte dell'ente del potere di nomina.
   Alla ricomposizione del  numero  dei  consiglieri  provvedera'  il
consiglio di amministrazione.
   In  caso  di  morte, dimissioni o di altra causa di decadenza, gli
amministratori saranno sostituiti  dall'ente  cui  spetta  la  nomina
entro  il termine di quarantacinque giorni. Trascorso tale termine il
consiglio di amministrazione dovra' provvedere alla nomina del  nuovo
consigliere,  che  durera'  in carica per un periodo corrispondente a
quello di spettanza del suo predecessore.
Comma 6.
   Non possono  coprire  la  carica  di  consigliere  coloro  che  in
qualsiasi  momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto,
i dipendenti in servizio della Fondazione  o  di  societa'  da  essa,
anche indirettamente, partecipate.
Comma 7.
   Il   verificarsi   di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilita'
determina la decadenza dalla carica.
   (Omissis).
                               Art. 9.
   (Omissis).
Comma 2.
   Il consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al presidente,  al
segretario  e  ai  singoli  consiglieri,  determinando i limiti della
delega.
   (Omissis).
                              Art. 11.
   (Omissis).
Comma 3.
   Ai sindaci si applicano le disposizioni di cui all'art.  6,  comma
5,  del  presente  statuto,  in  materia  di  scadenza di mandato, di
dimissioni, di morte o di altre cause.
   (Omissis).
Comma 8.
   Decade altresi' dalla carica il  sindaco  che  senza  giustificato
motivo  non  intervenga  per  tre volte consecutive alle riunioni del
consiglio; in tal caso il sindaco stesso non puo'  essere  rinominato
per un triennio dalla data della dichiarazione della decadenza.
                        Art. 12 (ex art. 13).
Comma 1.
   Al   presidente,  al  vice  presidente,  ed  altri  componenti  il
consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso annuo,
nonche' una medaglia di presenza per ogni partecipazione  a  riunioni
del consiglio di amministrazione e a sue commissioni, di cui all'art.
9, comma 4, alinea 6. Spetta inoltre il rimborso a pie' di lista o in
misura   fissa,   delle  spese  sostenute  per  l'espletamento  delle
rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalita'  stabilite  dal
consiglio di amministrazione.
   (Omissis).
                        Art. 14 (ex art. 15).
   (Omissis).
Comma 5.
   La  relazione  che  accompagna  il  bilancio  dovra' illustrare la
politica degli accantonamenti e degli investimenti,  con  particolare
riguardo  al  mantenimento della sostanziale integrita' economica del
patrimonio dell'ente.
Comma 6.
   Entro quattro mesi dal termine, sentita la relazione del  collegio
sindacale  sul  rendiconto  del  segretario generale, il consiglio di
amministrazione predispone  ed  approva  il  bilancio  dell'esercizio
chiuso   il   31   dicembre  e,  unitamente  alla  propria  relazione
sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente  ed
alla   proposta  di  sistemazione  dell'avanzo  o  del  disavanzo  di
gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.
  E' in facolta' del  consiglio  di  amministrazione  prorogare  tale
termine fino a sei mesi quando specifiche esigenze lo richiedano.
   (Omissis).
                        Art. 16 (ex art. 17).
Comma 1.
  L'esercizio  iniziato il 1 ottobre 1995 si chiudera' il 31 dicembre
1996 in virtu' delle  precedenti  modifiche  apportate  all'art.  14,
comma 1.