IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 111, comma 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1997; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni atte a permettere che i documenti radiologici e di medicina nucleare ed i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche.