IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 111, comma 10 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 230;
  Consultato   il  Comitato  di  coordinamento  degli  interventi  di
radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
  Sentita  la  conferenza  Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio
1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni atte a permettere
che i documenti radiologici e di medicina  nucleare  ed  i  resoconti
esistenti  siano  resi  tempestivamente  disponibili  per  successive
esigenze mediche.