Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1. I presidi ospedalieri, gli  istituti,  i  reparti,  i  gabinetti
medici  e i laboratori, sia pubblici che privati, in seguito indicati
con il termine di strutture, in cui  vengano  effettuate  prestazioni
professionali  specialistiche  di radiodiagnostica, di radioterapia e
di medicina nucleare, nonche' qualsiasi struttura ove vengano  svolte
attivita'   radiodiagnostiche  complementari  all'esercizio  clinico,
incluso l'ambito odontoiatrico, sono soggetti alle  disposizioni  del
presente decreto.