Art. 2. Campo di applicazione 1. I presidi ospedalieri, gli istituti, i reparti, i gabinetti medici e i laboratori, sia pubblici che privati, in seguito indicati con il termine di strutture, in cui vengano effettuate prestazioni professionali specialistiche di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, nonche' qualsiasi struttura ove vengano svolte attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto.