Art. 3. Documentazione 1. La documentazione disciplinata dal presente decreto e di cui al precedente art. 1, e' cosi' stabilita: a) documenti radiologici e di medicina nucleare: consistono nella documentazione iconografica prodotta a seguito dell'indagine diagnostica utilizzata dal medico specialista nonche' in quella prodotta nell'ambito delle attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico; b) resoconti radiologici e di medicina nucleare: la documentazione del presente punto consiste nei referti stilati dal medico specialista radiologo o medico nucleare.