Art. 3.
                           Documentazione
  1. La documentazione disciplinata dal presente decreto e di cui  al
precedente art. 1, e' cosi' stabilita:
    a) documenti radiologici e di medicina nucleare:
    consistono  nella  documentazione iconografica prodotta a seguito
dell'indagine diagnostica utilizzata dal medico  specialista  nonche'
in  quella  prodotta  nell'ambito  delle  attivita' radiodiagnostiche
complementari all'esercizio clinico;
    b) resoconti radiologici e di medicina nucleare:
    la documentazione del presente punto consiste nei referti stilati
dal medico specialista radiologo o medico nucleare.