Art. 4.
            Acquisizione - Archiviazione - Disponibilita'
  1. Ove la documentazione iconografica di cui al precedente articolo
non venga consegnata al paziente, questa deve essere custodita con le
modalita' di cui ai successivi commi.
  2. La documentazione iconografica di cui al precedente  comma  puo'
essere acquisita mediante pellicole radiografiche, supporti cartacei,
supporti   elettronici.  Puo'  essere  detenuta  in  apposito  locale
predisposto, puo' essere microfilmata oppure puo' essere  memorizzata
in  archivio  elettronico  in conformita' alla direttive dell'Agenzia
per l'informatizzazione della pubblica amministrazione.
  3. Qualunque sia la forma di archivio prescelta, la  documentazione
deve  poter  essere  disponibile  a richiesta per successive esigenze
mediche. Tale disponibilita' deve essere mantenuta per un periodo non
inferiore a dieci anni per  i  documenti  di  cui  al  punto  a)  del
precedente  articolo  ed a tempo indeterminato per i documenti di cui
al punto b) dello stesso articolo, salvo  termini  diversi  stabiliti
con  direttive  del  Ministro  della  sanita'  su conforme parere del
Consiglio superiore di sanita'.