Art. 4. Acquisizione - Archiviazione - Disponibilita' 1. Ove la documentazione iconografica di cui al precedente articolo non venga consegnata al paziente, questa deve essere custodita con le modalita' di cui ai successivi commi. 2. La documentazione iconografica di cui al precedente comma puo' essere acquisita mediante pellicole radiografiche, supporti cartacei, supporti elettronici. Puo' essere detenuta in apposito locale predisposto, puo' essere microfilmata oppure puo' essere memorizzata in archivio elettronico in conformita' alla direttive dell'Agenzia per l'informatizzazione della pubblica amministrazione. 3. Qualunque sia la forma di archivio prescelta, la documentazione deve poter essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche. Tale disponibilita' deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni per i documenti di cui al punto a) del precedente articolo ed a tempo indeterminato per i documenti di cui al punto b) dello stesso articolo, salvo termini diversi stabiliti con direttive del Ministro della sanita' su conforme parere del Consiglio superiore di sanita'.