Art. 5.
            Modalita' di archiviazione e di registrazione
  1. Con il presente decreto viene stabilito che  il  riferimento  di
archivio che dovra' essere utilizzato per la documentazione di cui al
precedente  art.  3  deve coincidere con quello riportato nel decreto
emanato ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  230  e  relativo  alle  prestazioni  effettuate  su  pazienti   e
riportate:
   sia  nel  registro delle indagini e dei trattamenti con radiazioni
ionizzanti;
   sia nel libretto radiologico personale.
  2. Il riferimento di archivio deve essere tale  che  non  vi  siano
dubbi ne' del paziente, ne' dell'esame espletato, ne' della struttura
che ha erogato la prestazione.