Art. 5. Modalita' di archiviazione e di registrazione 1. Con il presente decreto viene stabilito che il riferimento di archivio che dovra' essere utilizzato per la documentazione di cui al precedente art. 3 deve coincidere con quello riportato nel decreto emanato ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e relativo alle prestazioni effettuate su pazienti e riportate: sia nel registro delle indagini e dei trattamenti con radiazioni ionizzanti; sia nel libretto radiologico personale. 2. Il riferimento di archivio deve essere tale che non vi siano dubbi ne' del paziente, ne' dell'esame espletato, ne' della struttura che ha erogato la prestazione.