Art. 6. Contenuto del riferimento di archivio 1. Il riferimento di archivio deve essere costituito da caratteri alfanumerici. 2. Il riferimento di archivio deve possedere, in forma diretta o indiretta, i seguenti elementi: soggetto al quale e' stata erogata la prestazione; struttura cha ha erogato la prestazione; tipo di prestazione. 3. Il riferimento di archivio relativo alla lettera a) dell'art. 3 deve essere il medesimo di quello relativo alla lettera b) dello stesso articolo. 4. Con circolare del Ministero della sanita' sono indicati criteri di omogeneita' per la formulazione del riferimento di archivio di cui al presente articolo.