Art. 6.
                Contenuto del riferimento di archivio
  1. Il riferimento di archivio deve essere costituito  da  caratteri
alfanumerici.
  2.  Il  riferimento  di archivio deve possedere, in forma diretta o
indiretta, i seguenti elementi:
   soggetto al quale e' stata erogata la prestazione;
   struttura cha ha erogato la prestazione;
   tipo di prestazione.
  3. Il riferimento di archivio relativo alla lettera a) dell'art.  3
deve  essere  il  medesimo  di  quello relativo alla lettera b) dello
stesso articolo.
  4. Con circolare del Ministero della sanita' sono indicati  criteri
di omogeneita' per la formulazione del riferimento di archivio di cui
al presente articolo.