Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  hanno  efficacia  a
decorrere  dal  giorno  di emanazione del decreto di cui all'art. 114
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
 2. Le disposizioni relative alla disponibilita' della documentazione
di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  3  entrano  in   vigore   dopo
ventiquattro  mesi  dalla  data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
  3.   Le   disposizioni   relative   alla    disponibilita'    della
documentazione  di  cui alla lettera b) dell'art. 3 entrano in vigore
dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: BINDI
 Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 32