Art. 7. Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia a decorrere dal giorno di emanazione del decreto di cui all'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 2. Le disposizioni relative alla disponibilita' della documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 3 entrano in vigore dopo ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le disposizioni relative alla disponibilita' della documentazione di cui alla lettera b) dell'art. 3 entrano in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 1997 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 32