IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 111, comma 11, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25; Visto il proprio decreto 26 settembre 1994, n. 746; Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1997; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto individua gli impianti complessi nei quali il medico specialista deve avvalersi della collaborazione del fisico specialista ai fini della radioprotezione del paziente. 2. Vengono altresi' stabilite le modalita' di collaborazione fra il fisico specialista ed il medico specialista.