Art. 2.
                         Impianto complesso
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  e'  considerato  un impianto
complesso un'installazione  in  cui  venga  svolta  anche  una  delle
seguenti attivita':
    a) terapia mediante radiazioni ionizzanti;
    b) medicina nucleare a scopo diagnostico, con sistemi finalizzati
alla ricostruzione delle immagini.