Art. 3. Collaborazione 1. Il fisico specialista collabora con i medici specialisti, per quanto attiene la radioprotezione del paziente, relativamente alla messa in atto delle procedure fisiche, dosimetriche ed informatiche. 2. Il tecnico sanitario di radiologia medica collabora con il fisico specialista ed il medico specialista per gli interventi connessi con la radioprotezione del paziente.