Art. 3.
                           Collaborazione
  1.  Il  fisico  specialista collabora con i medici specialisti, per
quanto attiene la radioprotezione del  paziente,  relativamente  alla
messa in atto delle procedure fisiche, dosimetriche ed informatiche.
  2.  Il  tecnico  sanitario  di  radiologia  medica collabora con il
fisico specialista  ed  il  medico  specialista  per  gli  interventi
connessi con la radioprotezione del paziente.