Art. 4. O b i e t t i v i 1. Gli obiettivi della collaborazione, di cui all'articolo precedente, si conseguono mediante: a) l'accettazione di sorgenti di radiazioni, nonche' l'accettazione di sistemi hardware e software a queste connessi, rispondenti a normative nazionali o, in assenza, a guide e norme tecniche nazionali od internazionali; b) la verifica a che i parametri caratteristici presi in considerazione nei test di accettazione si mantengano costanti negli intervalli di accettabilita' definiti; c) la realizzazione di protocolli per i controlli di qualita'; d) le attivita' di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.