Art. 4.
                          O b i e t t i v i
  1.   Gli   obiettivi  della  collaborazione,  di  cui  all'articolo
precedente, si conseguono mediante:
    a)   l'accettazione   di   sorgenti   di   radiazioni,    nonche'
l'accettazione  di  sistemi  hardware  e  software a queste connessi,
rispondenti a normative nazionali o, in  assenza,  a  guide  e  norme
tecniche nazionali od internazionali;
    b)  la  verifica  a  che  i  parametri  caratteristici  presi  in
considerazione nei test di accettazione si mantengano costanti  negli
intervalli di accettabilita' definiti;
    c) la realizzazione di protocolli per i controlli di qualita';
    d) le attivita' di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 110,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.